Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26985 - pubb. 11/01/2021
Deve considerarsi decisorio e produttivo di effetti di diritto sostanziale, il decreto del tribunale fallimentare con il quale sia stato respinto il reclamo di un creditore per la revoca dei riparti parziali dichiarati esecutivi dal giudice delegato
Cassazione civile, sez. II, 22 Aprile 1972, n. 1271. Pres. Tamburrino. Est. Bologna.
Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Ordine di distribuzione - Ripartizione parziale - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami - Provvedimenti impugnabili per cassazione - Reclamo avverso il riparto parziale del giudice delegato per la sopravvenienza della legge n 153 del 1969 modificatrice dell'ordine dei privilegi - Decreto di reiezione da parte del tribunale fallimentare - Natura - Impugnabilità in Cassazione
Sono impugnabili per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione, i provvedimenti emessi sotto Forma di ordinanza o decreto, rispetto ai quali non sia previsto un rimedio ordinario di impugnazione, purchè detti provvedimenti abbiano carattere decisorio e siano idonei a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale. Deve considerarsi decisorio e produttivo di effetti di diritto sostanziale, il decreto del tribunale fallimentare con il quale sia stato respinto il reclamo di un creditore per la revoca dei riparti parziali dichiarati esecutivi dal giudice delegato e dei pagamenti conseguentemente effettuati dal curatore del fallimento, reclamo motivato dalla sopravvenienza, dopo i riparti stessi, della legge 30 aprile 1969 n 153, modificativa del regime dei privilegi. Deve, pertanto, ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione proposto contro il suddetto provvedimento. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Definitività del riparto
- ∙
Ricorso per Cassazione
In genere - ∙ Revoca pagamenti di riparti parziali