Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26957 - pubb. 11/01/2021
Decisione sul reclamo in tema di riparto dell’attivo e ricorso per cassazione
Cassazione civile, sez. I, 08 Gennaio 1974, n. 44. Pres. Icardi. Est. Sposato.
Ripartizione dell’attivo - Impugnabilità ex art 111 cost.
Il decreto, con il quale il tribunale fallimentare provvede sul reclamo, proposto a norma degli artt 23 e 26 della legge fallimentare, contro il provvedimento del giudice delegato che, a norma dell'art 110 della stessa legge, stabilisce il piano di ripartizione dell'attivo fallimentare e lo rende esecutivo, dirime controversie relative a diritti soggettivi, in contraddittorio, sia pure sommario, delle parti interessate, ed e, pertanto, impugnabile con il ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato