Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26801 - pubb. 11/03/2022

Il rigetto della richiesta di reintegra nel possesso costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle spese di giudizio

Cassazione civile, sez. III, 03 Febbraio 2022, n. 3291. Pres. De Stefano. Est. Saija.


Esecuzione forzata - Provvedimento adottato in sede di reclamo in procedimento di reintegrazione nel possesso - Liquidazione delle spese - Idoneità del provvedimento a fungere da titolo esecutivo - Sussistenza



Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., confermativo dell'ordinanza con la quale il giudice di prime cure abbia rigettato la richiesta di reintegra nel possesso, costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle spese di giudizio, sostituendo integralmente, in conseguenza dell'effetto devolutivo, l'ordinanza reclamata, sicché se l'esecuzione non ha avuto inizio in base al primo titolo esecutivo, va notificato il solo provvedimento emesso sul reclamo. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale