Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26779 - pubb. 08/03/2022

Azione di simulazione, proposizione ante mortem del dissimulato donante e ammissibilità in funzione della notifica dell'opposizione ex art. 563, co. 4, c.c.

Cassazione civile, sez. II, 11 Febbraio 2022, n. 4523. Pres. Di Virgilio. Est. Oliva.


Azione di simulazione - Proposizione ante mortem del dissimulato donante - Ammissibilità in funzione della notifica dell'opposizione ex art. 563, co. 4, c.c. - Donazioni ultraventennali al momento dell'entrata in vigore della L. n. 80/2005 - Regime intertemporale



L'azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell’apertura della successione di quest’ultimo, allo specifico scopo di consentire l’opposizione di cui all’art. 563, quarto comma, c.c. e di rendere, in futuro, possibile l’esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all’art. 563, primo comma, c.c.

In tale evenienza, l'azione di simulazione non è finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione - insieme alla quale essa rimane pacificamente esperibile dopo l’apertura della successione del disponente, senza le limitazioni probatorie previste per le parti dall'art. 1417 c.c., in ragione della qualità di terzo del legittimario, rispetto al contratto simulato -, ma è diretta al più circoscritto scopo di conseguire una pronuncia di accertamento che costituisca, a sua volta, il presupposto necessario affinché il coniuge, o parente in linea retta, del disponente possa notificare, e soprattutto trascrivere, sul bene immobile oggetto del negozio dissimulato di donazione, l’atto di opposizione di cui all’art. 563, quarto comma, c.c.: rimedio, quest’ultimo, a contenuto cautelare e preordinato ad assicurare al legittimario la sospensione del termine per la proposizione della domanda di restituzione di cui al già richiamato art. 563, primo comma, c.c.

In relazione alle donazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 80/2005, quando peraltro al momento dell’esercizio della domanda sia decorso il termine di venti anni dal compimento e dalla trascrizione dell’atto di liberalità, o presunto tale, non è più consentito né notificare l'opposizione ex art. 563, co. 4, c.c., né proporre azione di simulazione. Poiché infatti
l’azione di restituzione prevista dall’art. 563, primo comma, c.c., è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione, e considerato che l’opposizione di cui al quarto comma del richiamato art. 563 c.c. è tesa ad assicurare, in favore del coniuge o parente in linea retta del disponente, unicamente la sospensione del termine ventennale di cui al primo comma, l’esercizio della stessa non è consentito in relazione ad atti di liberalità, diretti o indiretti, che siano stati trascritti da oltre venti anni, a prescindere dal fatto che il decorso di questo ventennio - senza opposizione dei legittimari in pectore - sia dovuto alla circostanza che, a quel tempo, il rimedio cautelare non fosse ancora contemplato nell'ordinamento. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro



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