Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26691 - pubb. 24/02/2022

Vendita di quadro non autentico e prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno

Cassazione civile, sez. II, 14 Gennaio 2022, n. 996. Pres. Manna. Est. Besso Marcheis.


Vendita di quadro non autentico (aliud pro alio) – Diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno – Decorrenza della prescrizione decennale – Dalla consegna del quadro – Rilevanza della non conoscenza in capo al compratore della non autenticità del quadro – Esclusione – Fondamento



In caso di vendita di quadro non autentico, qualificabile come vendita di "aliud pro alio", il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente risarcimento del danno è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine inizia a decorrere dalla consegna del quadro, che segna il momento in cui si verifica l'inadempimento, senza che rilevi la circostanza che l'acquirente non fosse a conoscenza della non autenticità, in quanto ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l'impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (massima ufficiale)


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