Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26259 - pubb. 04/12/2021

Morte, radiazione o sospensione dall'albo: interruzione automatica del processo anche se il giudice non è informato?

Cassazione civile, sez. I, 26 Agosto 2021, n. 23486. Pres. Cristiano. Est. Ferro.


Avvocato - Giudizio di merito - Unico difensore - Morte, radiazione o sospensione dall'albo - Interruzione del processo - Effetto automatico - Prosecuzione del giudizio - Conseguenze - Nullità degli atti successivi e della sentenza - Accertamento - Istanza di parte - Necessità - Fondamento



La morte, la radiazione e la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determinano l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale può essere impugnata per tale motivo, ma solo dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti, poiché le norme che disciplinano l'interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela. (massima ufficiale)


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