Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26141 - pubb. 09/11/2021

Assistenza dell'Avvocatura all'AdE nel procedimento per dichiarazione di fallimento

Cassazione civile, sez. VI, 10 Giugno 2021, n. 16314. Pres. Ferro. Est. Terrusi.


Dichiarazione di fallimento - Creditore istante - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Difesa in giudizio da parte di avvocato del libero foro - Presupposti - Delibera giustificativa ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933 - Necessità di allegazione - Esclusione



Nell'ambito del giudizio teso alla dichiarazione di fallimento del contribuente insolvente, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla convenzione intervenuta (oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici), ovvero in alternativa di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 -, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. (massima ufficiale)


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