Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25765 - pubb. 03/08/2021
Equa riparazione per irragionevole durata del processo: non si calcola il tempo di sospensione impropria causata da questioni di costituzionalità o rinvio pregiudiziale
Cassazione civile, sez. VI, 21 Giugno 2021, n. 17686. Pres. Lombardo. Est. Scarpa.
Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Questione di costituzionalità sollevata o rinvio pregiudiziale disposto in altro giudizio - Esclusione del tempo necessario per la relativa risoluzione dal computo di durata del processo presupposto - Fondamento
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la previsione di cui all'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, secondo cui, ai fini del computo della durata del giudizio presupposto, non si tiene conto dei tempi in cui il processo è sospeso, deve ritenersi operante non solo quando sia stato pronunciato un formale provvedimento di sospensione, ma anche quando (cd. "sospensione impropria" in senso lato) lo stesso abbia subito un periodo di stasi dovendo il giudice applicare una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale ovvero - come nella specie - disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E., trattandosi di circostanza essenziale da valutare sotto il profilo del criterio della "complessità", di cui all'art. 2 cit., tale da consentire una deroga ai parametri medi di ragionevole durata. (massima ufficiale)
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