Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25740 - pubb. 28/07/2021
Censura in sede di legittimità del sindacato del giudice di merito
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 30 Giugno 2021, n. 18611. Pres. Manna. Est. Cavallaro.
Sindacato del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Vizio denunciabile - Violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Limiti - Conseguenze - Fattispecie
In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Nella specie, rispetto alla valorizzazione operata dal giudice di merito di un'ammissione effettuata dal contribuente, è stata reputata inammissibile la critica intesa ad infirmarne la validità contrapponendo un diverso elemento istruttorio, la cui valenza probatoria era stata espressamente disattesa, in tal modo prospettando surrettiziamente una rivalutazione del materiale acquisito al processo). (massima ufficiale)
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