Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25228 - pubb. 11/01/2021

Manifestazione da parte dell'agente di riscossione dell'intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 17 Aprile 2019, n. 10668. Pres. Manzon. Est. Fanticini.


Credito tributario - Impiego fruttuoso degli strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito - Manifestazione da parte dell'agente di riscossione dell'intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi - Esecuzione forzata non ancora iniziata - Estensione della regola sottesa nell'art. 483 c.p.c - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie



In materia di esecuzione forzata tributaria, la disciplina sul cumulo dei mezzi di espropriazione di cui all'art. 483 c.p.c. opera, in virtù della clausola generale di buona fede e dei principi in tema di abuso del processo, anche nella fase anteriore all'inizio dell'esecuzione, nella quale il contribuente può pertanto far valere, impugnando la cartella di pagamento (o gli altri atti prodromici alla riscossione coattiva), le condotte abusive dell'agente di riscossione, che manifesti l'intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi, pur avendo già impiegato fruttuosamente gli strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito. (massima ufficiale)


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