Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24464 - pubb. 05/11/2020
Notifica di atti processuali non andata a buon fine e onere a carico del notificante di ripresa del procedimento notificatorio
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 21 Agosto 2020, n. 17577. Pres. Manna. Est. Daniela Calafiore.
Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale - Fattispecie
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, spedito a mezzo PEC alle 20.21 dell'ultimo giorno utile per la proposizione, non era stato accettato immediatamente ma il giorno successivo, senza che il notificante si fosse attivato per la ripresa del procedimento notificatorio). (massima ufficiale)
Testo Integrale