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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24239 - pubb. 24/09/2020

Nullo il deposito dell'atto processuale effettuato mediante PEC inviata alla cancelleria senza il rispetto delle prescritte regole tecniche

Cassazione civile, sez. I, 23 Luglio 2020, n. 15771. Pres. Valitutti. Est. Clotilde Parise.


Atti processuali introduttivi - Regime previgente al deposito telematico - Deposito dell'atto a mezzo PEC - Mancato rispetto delle regole tecniche - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione



Anche nel regime anteriore a quello che ha previsto la facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi processuali, l'uso della PEC per detto deposito presuppone comunque l'impiego delle particolari modalità strumentali prescritte dalle regole tecniche per il processo civile telematico stabilite con il d.m. n. 44 del 2011, in quanto poste a garanzie del raggiungimento dello scopo dell'atto, sicché il deposito dell'atto processuale effettuato mediante PEC inviata alla cancelleria senza il rispetto delle prescritte regole tecniche, integra una nullità non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

[La Corte ha disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52]. (massima ufficiale)


 


Fatto

1. Con sentenza n. 7695/2014 pubblicata 15-12-2014 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato improcedibile l'appello proposto da A.B. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma con la quale era stata rigettata la sua domanda diretta ad ottenere la condanna di C.D. al pagamento in suo favore della somma mensile di Euro 2.500 a titolo di assegno divorzile, oltre diritti accessori. La Corte territoriale ha ritenuto l'appello tardivamente proposto rilevando che: a) la domanda era stata proposta con atto di citazione spedito in data 26-3-2014 per la notificazione a mezzo del servizio postale, pervenuto alla controparte il 29-3-2014 e non pervenuto in cancelleria entro il termine del 26-3-2014, dato che la spedizione del plico era stata effettuata alle ore 17,20 dello stesso giorno; b) l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria realizza un deposito dell'atto irrituale, ma può essere idoneo a raggiungere lo scopo, sanando il vizio ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, producendosi la sanatoria dalla data della ricezione dell'atto da parte del cancelliere, come da giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 5160/2009), ma nel caso di specie la ricezione era avvenuta oltre il termine dei trenta giorni; c) neppure si era raggiunto lo scopo ex art. 156 citato con il deposito dell'atto introduttivo effettuato mediante pec inviata alla Cancelleria il 26-3-2014 alle ore 17,57, in quanto, pur potendosi ritenere consentito il deposito telematico nonostante il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, riguardi solo gli atti endo-processuali, nel caso di specie il deposito non era conforme alle regole tecniche stabilite dalla legge ed in particolare dal D.M. 18 luglio 2011, art. 14, vigente ratione temporis, in base al quale l'atto e gli allegati sono contenuti in una busta telematica, ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici), dovendo contenere, in particolare, la busta il file (*), ottenuto dalla cifratura del file (*); d) nel fascicolo consultato mediante il programma applicativo Consolle del Magistrato non risultava il deposito dell'atto dell'appellante in data 263-2014, ma la costituzione in giudizio dello stesso solo in data 2-42014.

2. Avverso questo provvedimento A.B. propone ricorso, affidato ad un solo motivo, nei confronti di C.D., che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

 

Diritto

1. Con unico articolato motivo la ricorrente lamenta "Violazione della L. n. 898 del 1970 e degli artt. 335, 342,742 bis c.p.c., in relazione alla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 23, per non avere la Corte territoriale rilevato la tempestività del deposito in Cancelleria e, comunque, la prevalenza del procedimento contenzioso ordinario su quello del rito speciale". Ad avviso della ricorrente, deve aversi riguardo alle regole del processo contenzioso ordinario nella valutazione della tempestività dell'appello dalla medesima proposto, in base ai principi costituzionali della giusta durata del processo, dell'economia processuale e di una visione evolutiva del processo teso a privilegiare più che inutili formalismi gli effetti sostanziali, a fronte dell'effetto espansivo del rito speciale. Assume la ricorrente che, nel caso di specie, l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato e che le regole del processo contenzioso ordinario, in ragione delle più ampie garanzie del contraddittorio e di difesa, debbano prevalere su quelle camerali. Deduce che l'atto, via raccomandata o via PEC, conforme o meno alle regole telematiche, era pervenuto in ogni caso nei termini e di esso era stata data ricevuta dall'Ufficio di Cancelleria, sicchè si era realizzato il raggiungimento dello scopo. Aggiunge che la Corte territoriale ha errato nel dichiarare improcedibile l'appello su formalistiche premesse e la sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, non è conforme al prevalente orientamento di questa Corte (Cass. n. 29867/2011 e n. 4987/1996).

2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

2.1. Con riguardo al rito applicabile in secondo grado alla controversia di cui trattasi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai sensi della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 23, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, che si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo - ricorso, anzichè citazione - alla decisione in Camera di consiglio; detto atto introduttivo, con la forma del ricorso, deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., con la conseguenza che l'appello, che sia proposto con citazione, anzichè con ricorso, può considerarsi tempestivo, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto di tali termini (Cass. n. 17645/2007; Cass. n. 21161/2011; Cass. n. 19002/2014; Cass. n. 403/2019). Non è pertinente il richiamo alle pronunce di questa Corte citate in ricorso (Cass. n. 4987/1996 e Cass. n. 29867/2011), in quanto concernenti le differenti fattispecie di cumulo di domande (divorzio e comunione di beni o risarcimento danni), mentre nella specie si controverte solo sulla spettanza alla M. dell'assegno divorzile.

Questa Corte ha altresì chiarito che l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156 c.p.c., comma 3. In tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione (Cass. S.U. n. 5160/2009; Cass. n. 1027/2017).

2.2. Tanto precisato, è manifestamente infondata la censura nella parte concernente il rito applicabile, in base al richiamato costante orientamento di questa Corte, mentre è inammissibile quella relativa alla tempestività del deposito a mezzo del servizio postale. Circa quest'ultimo profilo, la Corte d'appello ha accertato in fatto - e tale accertamento non è stato impugnato sub specie del vizio di motivazione - che l'atto non è stato ricevuto in cancelleria nel termine di cui all'art. 325 c.p.c. e che è stato comunque spedito l'ultimo giorno utile (trentesimo dalla notifica della sentenza) ad ufficio chiuso (17,20), come risulta anche dalla PEC riprodotta nel ricorso. La ricorrente neppure censura specificamente il percorso motivazionale di cui alla sentenza impugnata in ordine alla tardività del deposito a mezzo del servizio postale, tardività che la Corte territoriale, attenendosi ai principi di diritto suesposti, ha correttamente valutato con riferimento alla data di ricezione da parte della Cancelleria dell'atto spedito a mezzo posta.

2.3. Circa l'invio telematico e relativo deposito dell'atto di citazione d'appello, che si assume avvenuto il 26 marzo 2014, la ricorrente, riportando nel testo del ricorso la copia del relativo messaggio telematico, dà atto di aver inviato solo una PEC ordinaria alla Cancelleria e di non avere effettuato un deposito telematico secondo le regole del processo civile telematico, ossia con una struttura dati per la creazione di una busta tramite un programma software di redazione atti ed un formato particolare dei documenti, secondo le regole tecniche di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, in vigore dal 18-5-2011 e di cui al D.M. 18 luglio 2011.

La Corte territoriale ha affermato: (i) che, all'epoca della proposizione dell'appello, era autorizzata solo la trasmissione dei documenti informatici relativi alle comunicazioni telematiche, non anche degli atti processuali, in forza del decreto ministeriale del 31-1-2012 concernente la Corte d'appello di Roma, e pertanto l'invio telematico dell'appello era privo di valore legale in quanto non rispettoso delle regole tecniche; (il) che, in ogni caso e sotto ulteriore profilo, il deposito dell'atto introduttivo effettuato con PEC inviata alla Cancelleria il 26-3-2014 alle ore 17,57, non consentiva di ritenere raggiunto lo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., in quanto non conforme alle regole tecniche stabilite dalla legge, ed in particolare dal D.M. 18 luglio 2011, art. 14, vigente ratione temporis, in base al quale l'atto e gli allegati sono contenuti in una busta telematica, ossia in un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici), dovendo contenere, in particolare, la busta il file (*), ottenuto dalla cifratura del file (*); (M) che nel fascicolo consultato mediante il programma applicativo "Consolle del Magistrato" non risultava il deposito dell'atto dell'appellante in data 26-3-2014, essendosi detta parte costituita in giudizio solo in data 2-4-2014.

La Corte d'appello ha ritenuto, quindi, sotto ogni profilo, privo di valore legale lo strumento informatico (PEC ordinaria) utilizzato dalla ricorrente per il deposito dell'atto d'appello, analizzando compiutamente la normativa primaria e secondaria in tema di processo civile telematico.

2.4. Ciò posto, la ricorrente, richiamando i principi di raggiungimento dello scopo, di economia processuale e della giusta durata del processo, senza specificamente confutare, in diritto e in fatto, i punti della motivazione appena sintetizzati, sostiene l'esclusiva rilevanza della circostanza che l'atto, conforme o meno alle regole tecniche, comunque sia pervenuto, via PEC ordinaria, alla Cancelleria entro il termine perentorio previsto per l'impugnazione, dovendosi, per ciò solo, escludere la tardività dell'appello.

Dunque, la censura, non confrontandosi con l'iter motivazionale della sentenza impugnata in punto obbligatorietà delle regole tecniche, si risolve nel prospettare come realizzato mediante la mera ricezione da parte della Cancelleria della PEC ordinaria il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 citato. Detto requisito, invece, può ritenersi integrato solo se l'atto inviato telematicamente, in quanto inserito in una ben definita procedura, come delineata dalla complessiva disciplina in tema di processo civile telematico, sia, perciò, idoneo a determinare la rituale presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa a disposizione delle altre parti del medesimo atto. Lo scopo di cui all'art. 156 citato può ritenersi, infatti, raggiunto solo se siano rispettate la normativa primaria e quella secondaria che disciplinano l'utilizzo degli strumenti di comunicazione degli atti del processo civile telematico.

In particolare, circa il quadro normativo di riferimento, occorre premettere che, come specificato dal D.P.R. n. 123 del 2001, il regolamento attuativo e la disciplina secondaria in generale non possono, all'evidenza, dettare norme modificative delle disposizioni sostanziali processuali (adempimenti, termini, contenuto di atti, produzioni, ecc.), bensì dettano, in ciò facultati dalla disciplina primaria, solo norme strumentali sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo, da affiancare, nella fase iniziale di sperimentazione, alle modalità ordinarie su supporto cartaceo.

Il D.L. n. 193 del 2009, art. 4, comma 2, convertito nella L. n. 24 del 2010, ha previsto che tutte le comunicazioni e le notificazioni per via telematica si effettuano per posta elettronica certificata ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti del medesimo art. 4, comma 1.

Il Decreto n. 44 del 2011, attuativo del citato D.L. n. 193 del 2009, ha rivisitato le normative precedenti, regolamentando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sulla posta elettronica certificata. L'art. 34 del citato D.M., demanda al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia di stabilire le specifiche tecniche e per ciascun ufficio giudiziario le tipologie di atto depositabili telematicamente con valore legale sono quelle individuate nei decreti emessi ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 35, comma 1 e consultabili nella sezione Servizi/Uffici Giudiziari del portale servizi telematici del Ministero della Giustizia. Inoltre il D.M. 18 luglio 2011, art. 14, ha dettato le regole tecniche relative alla cd. "busta telematica".

In disparte ogni considerazione sull'estensione agli atti introduttivi della L. n. 221 del 2012, art. 16 bis, applicabile ratione temporis, dal contesto normativo così sinteticamente riepilogato, vigente all'epoca in cui è maturato il termine di impugnazione de quo, si evince che la PEC ordinaria, quale veicolo di trasmissione dati, deve essere utilizzata nel processo civile telematico esclusivamente con le particolari modalità strumentali prescritte dalle regole tecniche di cui si è detto.

Che l'atto processuale debba essere veicolato, in via informatica, esclusivamente in modo strumentale all'inserimento in una ben definita procedura telematica non costituisce affatto un inutile formalismo, nè integra violazione del principio del giusto processo, in quanto, al contrario, la precisa regolamentazione dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e il consequenziale rispetto di quella regolamentazione sono in grado di assicurare la certezza legale, e quindi la sicura dimostrabilità, della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione dell'atto processuale alle altre parti, alle quali l'atto stesso potrà essere accessibile solo ove validamente inserito in quella procedura telematica.

Pertanto è proprio mediante l'osservanza delle suddette regole tecniche, dettate dalla normativa secondaria delegata, ad integrazione della normativa primaria, che si realizza, a garanzia di tutte le parti e del contraddittorio, il raggiungimento dello scopo dell'atto processuale depositato in via telematica.

2.5. Applicando i suesposti principi al caso di specie, osserva il Collegio che la ricorrente neppure allega di aver rispettato le regole tecniche funzionali all'utilizzo della PEC ordinaria nel processo civile telematico e, secondo quanto accertato dalla Corte d'appello mediante consultazione dei registri informatici con il programma applicativo "Consolle del Magistrato", non vi è riscontro che gli atti e allegati della ricorrente fossero contenuti nella cosiddetta busta telematica, nè v'è riscontro dell'iscrizione a ruolo telematica, che deve essere sottoscritta con firma digitale (D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 11, in vigore da 185-2011), non risultando dai registri informatici il deposito dell'atto di citazione dell'appellante in data 26-3-2014, mentre il deposito dell'atto in cancelleria e la costituzione in giudizio erano state effettuate da detta parte solo il 2-4-2014.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. SU 20 settembre 2019, n. 23535).

6. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020.