Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23894 - pubb. 23/07/2020

Il terzo pignorato non è parte necessaria del giudizio di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi se non è interessato alle vicende processuali

Cassazione civile, sez. III, 05 Giugno 2020, n. 10813. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Porreca.


Esecuzione presso terzi - Terzo pignorato - Parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Condizioni - Fattispecie



Il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi, qualora non sia interessato alle vicende processuali, relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio una sentenza per omessa integrazione del litisconsorzio necessario con il terzo INPS, nell'ambito di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. ad ordinanza di assegnazione per crediti di mantenimento di figlia minorenne, sussistendo un interesse del medesimo terzo all'accertamento della misura dell'assegnazione e, quindi, della modifica coattiva della titolarità attiva del rapporto obbligatorio). (massima ufficiale)


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