Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23718 - pubb. 12/06/2020

Revisione dell'assegno divorzile per giustificati motivi

Cassazione civile, sez. I, 20 Gennaio 2020, n. 1119. Pres. Maria Cristina Giancola. Est. Maria Giovanna C. Sambito.


Assegno divorzile - Revisione - Giustificati motivi sopravvenuti ex art. 9, legge n. 898 del 1970 - Accertamento di fatto - Necessità - Mutamento giurisprudenziale - Irrilevanza “ex se” - Fondamento - Fattispecie



In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali. Ne consegue che consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della "regula iuris", non già creativa della stessa. (Fattispecie relativa a una domanda di revisione dell'assegno divorzile determinato prima di Cass., Sez. 1, n. 11504/2017 e Sez. U, n. 18287/2018). (massima ufficiale)


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