Deontologia
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23087 - pubb. 28/01/2020
Cancellazione dell'avvocato dalla Cassa di previdenza per incompatibilità e obbligo di rimborso dei contributi
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 22 Novembre 2019, n. 30571. Pres. Manna. Est. Paola Ghinoy.
Avvocato - Cancellazione retroattiva dalla Cassa per accertata incompatibilità - Diritto alla restituzione dei contributi soggettivi - Sussistenza - Rimborso dei contributi integrativi - Esclusione - Funzione solidaristica - Configurabilità
In caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l'obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi. (massima ufficiale)
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