Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21840 - pubb. 11/01/2019
Risoluzione del contratto di borsa a termine e versamento dell'eccedenza di valore dei titoli
Cassazione civile, sez. I, 27 Maggio 1975, n. 2127. Est. Sposato.
Contratto di borsa a termine - Risoluzione del contratto - Versamento dell'eccedenza di valore dei titoli - Credito del fallito - Debiti pecuniari - Compensazione - Ammissibilità
L'art 76 della legge fallimentare, disponendo la risoluzione (rectius: liquidazione anticipata degli effetti), al momento della dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, dei contratti di borsa a termine scadenti dopo la dichiarazione stessa, ed il conseguente versamento nel fallimento della eventuale eccedenza del valore delle cose e dei titoli, sempre al momento di detta dichiarazione, rispetto al prezzo contrattuale, non dispone il sorgere di un credito del fallimento, in novazione del precedente credito del fallito, ma solo l'immediata liquidazione di quest'ultimo. Ed il debitore puo compensare con tale credito eventuali suoi crediti verso il fallito, ai sensi dell'art 56 della legge fallimentare. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Immediata liquidazione del credito del fallimento
- ∙ Compensazione con eventuali crediti verso il fallito