Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21697 - pubb. 23/05/2019
Delega delle operazioni di vendita e impugnazioni degli atti del delegato e del giudice dell’esecuzione
Cassazione civile, sez. III, 09 Maggio 2019, n. 12238. Est. Rossetti.
Esecuzione immobiliare – Delega delle operazioni di vendita – Reclamo avverso gli atti del delegato – Reclamo al collegio avverso gli atti pronunciati dal Giudice dell’esecuzione – Provvedimento privo di natura decisoria e di definitività – Inammissibilità del ricorso straordinario avverso provvedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c.
(a) tutti gli atti del professionista delegato sono reclamabili dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.;
(b) gli atti coi quali il giudice dell'esecuzione dia istruzioni al professionista delegato o decida sul reclamo avverso gli atti di questi hanno contenuto meramente ordinatorio e non vincolano il giudice dell'esecuzione nell'adozione dei successivi provvedimenti della procedura;
(c) il reclamo al collegio avverso gli atti suddetti del giudice dell'esecuzione mette capo ad un provvedimento che non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato;
(d) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista, e non rilevate nel procedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c., potranno essere fatte valere impugnando ai sensi dell'art. 617 c.p.c. il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell'esecuzione. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia giuseppe@caramiasantamato.it
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