Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21628 - pubb. 14/05/2019

Pagamento, in favore dell'avvocato, del compenso professionale non determinato all'atto del conferimento dell'incarico

Cassazione civile, sez. VI, 04 Gennaio 2017, n. 118. Est. Lombardo.


Onorario professionale - Mancata determinazione convenzionale - Debito illiquido - Conseguenze - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione - Domicilio del debitore al tempo della scadenza - Sussistenza - Conseguenze



L'obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all'atto del conferimento dell'incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., trattandosi di credito non liquido, sicché, tanto nel caso di azione volta all'accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l'esistenza stessa dell'obbligazione, la competenza ex art. 20 c.p.c., in relazione al "forum destinatae solutionis", va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio alla sua scadenza. (massima ufficiale)


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