Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21568 - pubb. 01/05/2019
Pagamento di compensi di avvocato e foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c.
Cassazione civile, sez. II, 19 Marzo 2019. Est. Dongiacomo.
Avvocato - Procedimento di ingiunzione per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. - Ambito di applicazione - Prestazioni rese in favore di un soggetto terzo in virtù di contratto di mandato concluso con un altro avvocato
In tema di pagamento di compensi di avvocato, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto l'onorario per prestazioni professionali rese dall'avvocato direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio e non anche ove si riferisca al credito al compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti di un diverso collega che lo abbia incaricato, in forza di un ordinario contratto di mandato, sia pure a beneficio di un terzo, dello svolgimento di singoli atti processuali nell'interesse del proprio assistito. (massima ufficiale)
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