Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20844 - pubb. 28/11/2018
Usucapione: interruzione e sospensione e consapevolezza del possessore della spettanza ad altri del diritto reale da lui esercitato
Cassazione civile, sez. II, 26 Ottobre 2018, n. 27170. Est. Sabato.
Possesso - Effetti - Usucapione - Interruzione e sospensione - Consapevolezza del possessore della spettanza ad altri del diritto reale da lui esercitato - Insufficienza - Volontà "attributiva”
Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare. Costituendo la c.d. volontà "attributiva" del diritto un requisito normativo del riconoscimento, questa può normalmente desumersi dall'essere state intavolate trattative con i titolari del diritto di proprietà ai fini dell'acquisto in via derivativa, restando invece esclusa quando tali iniziative siano ispirate dalla diversa volontà di evitare lungaggini giudiziarie per l'accertamento dell'usucapione, ovvero di prevenire in via conciliativa la relativa lite. (massima ufficiale)
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