Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20800 - pubb. 20/11/2018

L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo deve essere notificata presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato

Cassazione civile, sez. III, 08 Novembre 2018, n. 28528. Est. D'Arrigo.


Fermo amministrativo – Impugnazione – Notifica presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato



L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo previsto dall'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, avendo natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione, con la conseguenza che ad essa è applicabile la previsione di cui al combinato disposto dell'art. 144, primo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 11, primo comma, del r.d. n. 1611 del 1933, in forza del quale l'atto introduttivo del giudizio nei confronti di un'amministrazione dello Stato deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria competente, con esclusione della deroga prevista dagli artt. 6, comma 9, e 7, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, valevole solamente per i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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