Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20726 - pubb. 03/11/2018

Il terzo pignorato può opporre in compensazione i propri crediti vantati nei confronti del creditore

Cassazione civile, sez. VI, 04 Luglio 2018, n. 17441. Est. Lina Rubino.


Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Modificazione soggettiva dell'obbligazione - Terzo pignorato - Facoltà di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario anche se anteriori all’assegnazione - Fondamento



L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell'assegnatario all'originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo. Ne consegue che da tale momento (e prima di procedere alla "solutio"), la banca, terzo pignorato, ha facoltà di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario, anche ove formati anteriormente all'assegnazione, poiché la coesistenza di reciproche e contrapposte ragioni di debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato si verifica per effetto ed in conseguenza della pronuncia ex art. 533 c.p.c. (massima ufficiale)


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