Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20680 - pubb. 26/10/2018
Azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente o intervenuto per ottenere la restituzione di quanto riscosso
Cassazione civile, sez. III, 23 Agosto 2018, n. 20994. Est. Saija.
Esecuzione forzata - Provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo - Revocabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Azione di ripetizione di indebito da parte dell'espropriato dopo la chiusura del procedimento esecutivo - Esperibilità sul presupposto della illegittimità dell'esecuzione per motivi sostanziali - Esclusione
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata. (massima ufficiale)
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