Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20312 - pubb. 02/08/2018

Onorari: ha valore indeterminabile la controversia per l'annullamento di un atto illegittimo della P.A.

Cassazione civile, sez. II, 11 Giugno 2018, n. 15061. Est. Cavallari.


Onorari - Valore della causa - Ricorso al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto illegittimo della P.A. - Determinazione degli onorari di avvocato - Scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile - Applicabilità - Effetti patrimoniali della vicenda -  Irrilevanza - Fattispecie



In tema di determinazione degli onorari di avvocato, ai sensi dell'art. 6 della tariffa forense approvata con d.m. n. 585 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, poichè la "causa petendi" della domanda è l'illegittimità dell'atto stesso, mentre il "petitum" è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che incidesse sul valore della controversia l'incremento del patrimonio comunale, consistito nell'acquisizione di trenta appartamenti, indirettamente riconducibile ai provvedimenti amministrativi impugnati, in quanto i giudizi in questione erano finalizzati al semplice accertamento della legittimità dei detti provvedimenti). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere -

Dott. CAVALLARI Dario - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Con Decreto ingiuntivo del 29 gennaio 2007 il Tribunale di Napoli, Sez. dist. di Ischia, ha ordinato al Comune di Ischia di corrispondere in favore di T.S. Euro 58.550,04 per l'attività professionale svolta da quest'ultimo quale avvocato dello stesso ente locale.

Il Comune di Ischia ha proposto opposizione contro il summenzionato Decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Napoli, Sez. dist. di Ischia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 190/09, ha respinto l'opposizione.

Il Comune di Ischia ha presentato appello contro la decisione summenzionata.

La Corte di Appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1169/13, ha accolto l'originaria opposizione, affermando che l'interesse sostanziale del Comune di Ischia nelle controversie con riferimento alle quali era stato chiesto il pagamento della competenze professionali di T.S. sarebbe stato solo quello di accertare la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati, mentre l'acquisizione di 30 appartamenti al patrimonio comunale, che sarebbe conseguita all'approvazione dei detti provvedimenti, avrebbe avuto una rilevanza meramente indiretta.

T.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Comune di Ischia ha resistito con controricorso.

Il solo ricorrente ha depositato memorie scritte.

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle tariffe forensi, in particolare dell'art. 6, commi 3 e 4, poichè la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che l'interesse sostanziale sotteso alle controversie con riguardo alle quali era sorto il suo diritto al compenso si ricollegava all'acquisizione al patrimonio comunale di 30 appartamenti e non alla semplice legittimità dell'ordinanza n. 744 del 18 ottobre 1984.

La doglianza è infondata.

Preliminarmente si osserva che il contenzioso con riferimento a cui T.S. agisce per il pagamento del corrispettivo si è svolto davanti al Tar di Napoli ed al Consiglio di Stato e ha avuto ad oggetto la domanda di annullamento di due provvedimenti amministrativi del Comune di Ischia, il primo concernente una domanda di condono edilizio relativa ad alcuni immobili, il secondo volto a rendere efficace un pregresso ordine di acquisizione al patrimonio comunale dei medesimi immobili.

Ai sensi del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 6, comma 4, "nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti".

Sostiene il ricorrente che, nella specie, l'interesse sostanziale del Comune di Ischia sarebbe consistito nella conferma dell'acquisizione dei 30 appartamenti al patrimonio comunale e non della legittimità dei summenzionati provvedimenti impugnati.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base all'articolo della tariffa forense approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, poichè la causa petendi della domanda è l'illegittimità dell'atto stesso, mentre il petitum è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda.

Nel caso in esame, quindi, non ha valore l'incremento del patrimonio comunale indirettamente riconducibile ai provvedimenti amministrativi de quibus, in quanto i giudizi in questione erano finalizzati al semplice accertamento della legittimità di detti provvedimenti.

Si evidenzia, inoltre, che la problematica del condono edilizio non presenta collegamenti con il summenzionato arricchimento del Comune di Ischia, trattandosi di un profilo da esaminare in un momento logicamente successivo rispetto a quello dell'acquisizione degli immobili.

2. Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio per non avere la corte territoriale valutato l'assenza di ogni accordo fra le parti sulla determinazione del compenso, non deve esser esaminato, non essendovi stata alcuna statuizione sul punto della corte territoriale.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., poichè la corte territoriale avrebbe posto integralmente a suo carico le spese dei gradi di merito nonostante la sua soccombenza solo parziale.

La doglianza è infondata.

Infatti, la ricorrenza del requisito della soccombenza della parte nei gradi di merito va valutata in maniera complessiva.

In particolare, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la circostanza dell'accoglimento dell'opposizione con revoca del detto decreto, cui non segua una decisione che riconosca, comunque, il credito dell'istante, integra gli estremi di una soccombenza totale.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 - 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

 

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del Comune di Ischia, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori ex lege e spese generali nella misura del 15%;

- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2018.