Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19185 - pubb. 08/03/2018

Praticanti avvocati e scadenza dell'abilitazione al patrocinio

Cassazione civile, sez. II, 14 Dicembre 2017, n. 30057. Est. Guido.


Praticanti avvocati - Iscrizione nel registro speciale di cui all'art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 - Abilitazione al patrocinio per un sessennio - Scadenza del sessennio - Conseguenze - Cancellazione dal registro speciale - Esclusione - Fattispecie



In tema di pratica forense, l'art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, a esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l 'ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l'iscritto non potrà più esercitare il patrocinio, senza dover necessariamente subire la cancellazione dal registro, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello con la quale il praticante era stato condannato alla restituzione delle somme percepite in rapporto alle prestazioni rese nel periodo successivo alla scadenza del termine di sei anni dalla sua iscrizione nel registro dei praticanti avvocati). (massima ufficiale)


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