Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18323 - pubb. 26/10/2017
Ordinanza di assegnazione notificata contestualmente al precetto e sorte delle spese sostenute per il precetto
Cassazione civile, sez. VI, 10 Agosto 2017, n. 19986. Est. Scoditti.
Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - In genere - Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. - Natura - Titolo esecutivo nei confronti del terzo - Possibilità di notifica contestualmente all'atto di precetto - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze
In tema di espropriazione presso terzi, ove l’ordinanza di assegnazione venga notificata in forma esecutiva contestualmente al precetto, senza che sia stata preventivamente comunicata o altrimenti resa nota al terzo debitore, le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente, atteso che l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. acquista efficacia esecutiva soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione, risultando, pertanto, inapplicabile l’art. 479, comma 3, c.p.c. (massima ufficiale)
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