il Trust


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16642 - pubb. 02/02/2017

L’esclusione della soggettività giuridica del trust e la conseguente necessità che le trascrizioni siano eseguite a favore o contro il trustee

Cassazione civile, sez. III, 27 Gennaio 2017, n. 2043. Est. De Stefano.


Trust – Inesistenza giuridica del soggetto esecutato – Rilevabilità d’ufficio – Nullità del pignoramento – Improseguibilità del processo esecutivo – Sussistenza

Trust – Soggettività giuridica – Titolarità di rapporti giuridici – Esclusione

Trust – Nota di trascrizione effettuata contro il trust – Illegittimità – Indicazione del trustee come soggetto “a favore” e “contro” – Indicazione nel quadro D dell’esistenza del trust – Ammissibilità

Trust – Inesistenza di una soggettività giuridica – Applicazione ad istituti affini (associazioni non riconosciute, società di persone, fondi comuni d’investimento) – Esclusione



È rilevabile d’ufficio da parte del giudice dell’esecuzione l’inesistenza giuridica del soggetto nei confronti del quale è stato eseguito il pignoramento, in quanto attiene alle condizioni fondamentali dell’azione e ai presupposti processuali. La prospettazione di una titolarità di diritti in capo al trust costituisce infatti una fattispecie impossibile secondo l’ordinamento giuridico, il che contrasterebbe con l’esigenza di garantire, nel corso del giudizio esecutivo, che il soggetto esecutato possa subire coattivi trasferimenti dei beni aggrediti. (Vittorio Occorsio) (riproduzione riservata)

Il trust ha natura di patrimonio separato, destinato a un fine prestabilito, e non ha quindi personalità giuridica, e nemmeno soggettività giuridica. Infatti, l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1.7.1985, ratificata in Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 364, esclude qualsiasi entificazione del trust, definito come il vincolo impresso dal disponente a un insieme di rapporti giuridici, in forza del quale determinati beni o diritti vengono sottoposti al controllo di un trustee, al fine di beneficiare taluni soggetti ovvero al fine di perseguire un determinato scopo. Pertanto, l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi è il trustee, il quale non agisce come legale rappresentante del trust, bensì come soggetto che dispone del diritto in qualità di trustee. (Vittorio Occorsio) (riproduzione riservata)

Stante l’inesistenza di una qualsivoglia soggettività giuridica in capo al trust, per quanto limitata ai soli fini della trascrizione, è nulla la nota di trascrizione che rechi l’indicazione del trust come soggetto “contro” o “a favore”. La trascrizione di atti negoziali e giudiziali deve essere eseguita a favore o, come nel caso di specie trattandosi di pignoramento, contro il trustee, con l’indicazione nel quadro D della nota che la trascrizione avviene nei confronti di questo soggetto in tale sua specifica qualità, ossia nella sua veste di titolare di una proprietà segregata e vincolata ad un determinato programma. Questo principio è valido sia per la trascrizione del pignoramento sia per altre trascrizioni, ivi inclusa quella dell’atto di conferimento di beni in trust. (Vittorio Occorsio) (riproduzione riservata)

Il fatto che vi siano altri istituti in relazione ai quali è riconosciuta, pur in assenza di una personalità giuridica in senso stretto, l’esistenza di una soggettività giuridica, ossia della capacità ad essere titolare di determinati rapporti attivi e passivi, come accade per associazioni non riconosciute, società di persone, fondi comuni d’investimento, non giova al riconoscimento in capo al trust di tale pur minima soggettività. Da un lato, infatti, tali fattispecie sono ontologicamente diverse dal trust; dall’altro, esse trovano un riferimento normativo che consente di ancorare la manifestazione di volontà delle parti all’effetto di creare una per quanto limitata soggettivazione, cosa che manca nella fattispecie del trust ai sensi dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1985. Ad esempio, diversamente dal trust, nel caso di fondi comuni d’investimento, la trascrizione deve essere eseguita a favore e contro il fondo, con l’indicazione nel quadro D dell’esistenza del rapporto gestorio, e non a favore o contro l’SGR. (Vittorio Occorsio) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Notaio Prof. Vittorio Occorsio


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