Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16238 - pubb. 24/11/2016
Riduzione delle spese di lite per cause di particolare semplicità
Cassazione civile, sez. VI, 06 Ottobre 2015, n. 19945. Est. Rossetti.
Avvocato - Onorari - Tariffe professionali - Causa risarcitoria - Oggetto - Danni alle sole cose derivanti da "tamponamento" stradale - Cause di particolare semplicità ex art. 4, comma 2, della l. n. 794 del 1942 - Inclusione - Conseguenze - Dimidazione dei tariffari
In tema di onorari di avvocato, la controversia avente ad oggetto il "tamponamento" stradale che abbia provocato danni soltanto a cose rientra tra le "cause di particolare semplicità" di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 794 del 1942 (la cui permanenza in vigore è sancita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 179 del 2009), sicché il giudice di merito, all'esito di tale controversia, ha facoltà di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla metà dei minimi tariffari. (massima ufficiale)
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