Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15822 - pubb. 27/09/2016

Frequentazione di persona che al magistrato consta essere sottoposta a misura di prevenzione

Cassazione Sez. Un. Civili, 20 Luglio 2016, n. 14919. Est. Giusti.


Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura -  Frequentazione di persone sottoposte a misure di prevenzione - Elemento psicologico dell'illecito - Conoscenza della situazione della persona frequentata per una frazione della condotta - Sufficienza



Per integrare l'illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 109 del 2006 (frequentazione di persona che al magistrato consta essere sottoposta a misura di prevenzione) è sufficiente che la conoscenza della particolare situazione in cui si trova la persona frequentata accompagni l'obiettività della condotta o anche di un suo segmento, ossia che al magistrato risulti quella condizione quando frequenta, o continua a frequentare, quella certa persona, non essendo necessario che la consapevolezza preceda la frequentazione. (massima ufficiale)


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