Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1511 - pubb. 18/02/2009
Ordinanza anticipatoria ex art. 186-quater e termine lungo per l'impugnazione
Cassazione Sez. Un. Civili, 14 Gennaio 2009, n. 557. .
Processo civile - Ordinanza anticipatoria di cui all'art. 186-quater c.p.c. - Rinuncia alla sentenza da parte dell'intimato - Termini per l'impugnazione dell'ordinanza - Termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c..
In tema di impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 186-quater cod. proc. civ. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. n. 423 del 1995, convertito, con modifiche, nella legge n. 534 del 1995 - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del comma 4 della norma citata, fa sì che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, l'efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza. (fonte: CED Corte di Cassazione)
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