Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13464 - pubb. 08/10/2015
Elezioni del consiglio regionale della Regione Lombardia
Corte Costituzionale, 24 Settembre 2015, n. 193. Est. Amato.
Norme per le elezioni del Consiglio regionale della Regione Lombardia - Previsione dell'attribuzione di un premio di maggioranza alle liste che sono collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione - Previsione di una soglia di sbarramento per le liste che non sono collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, lettera d), della medesima legge della Regione Lombardia n. 17 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 Cost., in relazione all’art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 165 del 2004, dal TAR Lombardia. La previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità. Si tratta di un fine non arbitrario, che lo stesso legislatore statale ha perseguito con l’art. 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), laddove ha previsto una disciplina della soglia di sbarramento analoga a quella oggetto del presente giudizio. Quanto al censurato collegamento tra l’operatività della soglia e il risultato elettorale del candidato Presidente, esso appare coerente con la forma di governo regionale prevista dalla Costituzione per il caso del Presidente eletto direttamente, la quale valorizza il vincolo che lega il Consiglio regionale al Presidente eletto in forza del principio del simul stabunt, simul cadent. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale