La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12096 - pubb. 18/02/2015
La responsabilità del medico ospedaliero è Extracontrattuale: almeno ai fini della Convenzione di Londra del 1951
Cassazione civile, sez. III, 04 Aprile 2014, n. 7909. Est. Vivaldi.
Convenzione di Londra del 1951 – Responsabilità sostitutiva dello Stato Ospitante – In caso di responsabilità medica – Responsabilità contrattuale – Esclusione
La questione è se sia applicabile la disposizione dell’art. VIII par. 5 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, che prevede la responsabilità sostitutiva dello Stato ospitante in favore di quello ospite, nell’ipotesi in cui un soggetto (attrice e coniuge) abbia adito l’autorità giurisdizionale italiana al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di errato trattamento medico – e quindi per colpa professionale effettuato in Italia presso una struttura sanitaria militare statunitense, a ciò abilitata per essere coniuge di ex militare, attualmente dipendente civile statunitense. In virtù della norma citata, la responsabilità sostitutiva dello Stato ricevente è riconosciuta per ogni evento dannoso provocato da atto, comportamento o fatto posto in essere da un soggetto civile o militare straniero nell’esercizio del sue funzioni. Diversamente, la responsabilità sostitutiva non è predicabile se la richiesta di “indennità” trovi la sua ragione giustificatrice nell'”applicazione di un contratto”. Ebbene, il contenuto contrattuale della responsabilità medica da contatto sociale è frutto di una elaborazione giurisprudenziale del diritto nazionale italiano finalizzata ad estendere alla responsabilità professionale del medico dipendente di una struttura sanitaria, i regimi più favorevoli al malato, della ripartizione dell’onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, propri delle obbligazioni nascenti da contratto. L’interpretazione del termine contratto di cui alla convenzione internazionale in questione, proprio in applicazione dei criteri di uniformità ed omogeneità porta a restringere l’ambito di operatività del termine in modo da escludere il tipo di contratto da contatto sociale elaborato dalla giurisprudenza italiana. Alla stregua dei canoni internazionali pattizi, per contratto si deve intendere un accordo bi o plurilaterale che cade su singole clausole, che vanno adempiute dalle parti contraenti. In altri termini ci sono un accordo, un testo negoziale e un’applicazione di tale accordo. Queste caratteristiche non si rinvengono nella figura della responsabilità medica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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