Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11974 - pubb. 28/01/2015
Sanzioni amministrative: la Cassazione cambia pagina sull’omesso pagamento delle spese postali
Cassazione civile, sez. II, 30 Novembre 2014, n. 9507. Est. D'Ascola.
Verbale di contravvenzione elevato dalla polizia – Pagamento dell’importo – Omesso pagamento delle spese postali – Diritto del trasgressore al beneficio dell’applicazione della sanzione in misura ridotta – Sussiste – Contra: Cass. civ. 14181/2012 – Contrasto di giurisprudenza
Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, relativa a violazione del codice della strada, effettuato in misura corrispondente all'ammontare a titolo di sanzione indicato dall'amministrazione, esclude l'addebito del maggior importo di cui all'art. 203 C.d.S., comma 2, ancorché non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio, che l'amministrazione può richiedere separatamente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Motivazione
L’art. 203, comma 3, fa scattare l'efficacia di titolo esecutivo del verbale "Qualora nei termini previsti.... non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta". Solo questa è la condizione che rende esecutivo il verbale (e giustifica quindi la successiva cartella) per una somma non più pari al minimo edittale (il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 202, comma 1, del codice), ma per la somma "pari alla metà del massimo della sanzione e per spese del procedimento" (art. 203 ultimo inciso, che tiene distinte le spese dalla sanzione). E' dunque artificioso condizionare la maggior pretesa al mancato versamento integrale di una somma che va oltre il pagamento in misura ridotta e che ingloba le spese nella sanzione. L'art. 389, comma 1, quando si riferisce a un pagamento inferiore alla misura "prevista dal codice", si riferisce al pagamento della sanzione e non di altre voci. Nè sembra coerente con il principio di legalità (L. n. 689 del 1981, art. 1) estendere in via interpretativa l'area della sanzione, come avviene se si amplia il dovuto a titolo di sanzione inglobandovi gli importi dovuti per l'esazione della stessa, che hanno natura diversa. Sottrarsi all'interpretazione letterale, che conduce in maniera piana a distinguere i due importi, ha un effetto che sfocia nelle paradossali conseguenze che si sono registrate nel caso di specie, in cui il cittadino, pur avendo prontamente manifestato la volontà di provvedere al pagamento in misura ridotta, adempiendo alla pretesa con l'utilizzo addirittura del bollettino precompilato inoltratogli dagli uffici, vede la sua posizione equiparata a quella di chi non ha inteso procedere all'oblazione o abbia voluto farlo parzialmente per le motivazioni più varie (per esempio per contestazioni sui calcoli del dovuto o di altra natura). Dall'art. 201 C.d.S., comma 4, e dall'art. 16 della legge generale in tema di illecito amministrativo (L. 689/81) si traggono indicazioni che militano a favore della distinzione tra pagamento della sanzione e pagamento delle spese del procedimento. Il comma 4 citato (che è qui riportato sub p.5) isola infatti concettualmente le spese di accertamento e notificazione dalla sanzione e ne fa carico al trasgressore senza confondere o equiparare, come astrattamente sarebbe stato possibile, le due voci o indicare che la seconda è comprensiva delle prime. L'art. 16, dal canto suo, nel prevedere in via generale il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, ne indica il criterio di calcolo e aggiunge che detto pagamento è ammesso "oltre alle spese del procedimento", così separando le due voci del debito.
CONTRA
Verbale di contravvenzione elevato dalla polizia – Pagamento dell’importo – Omesso pagamento delle spese postali – Diritto del trasgressore al beneficio dell’applicazione della sanzione in misura ridotta – Esclusione – Contra: Cass. civ. 9507/2014 – Contrasto di giurisprudenza (artt. 202 CDS; 389 comma I reg. es. CDS
Le spese postali sostenute dall'amministrazione per la notificazione del verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada formano un tutt'uno con la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, con la conseguenza che non ha diritto al beneficio dell'applicazione della sanzione in misura ridotta, di cui all'art. 202 C.d.S., il trasgressore che, entro sessanta giorni dalla notificazione, paghi l'ammontare della sanzione, ma non quello delle spese postali, e che l'amministrazione può procedere esecutivamente per il recupero della differenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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