Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11892 - pubb. 14/01/2015

È possibile prevedere una durata della fideiussione inferiore a quella del rapporto garantito

Cassazione civile, sez. III, 30 Dicembre 2014, n. 27531. Est. Lina Rubino.


Possibilità di prevedere una durata della fideiussione inferiore a quella del rapporto garantito - Ammissibilità



Deve ritenersi consentita la possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito; sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell'art. 1941 secondo comma c.c. che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito ο a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale. E' la possibilità inversa, ovvero la possibilità che il garante sia impegnato più severamente del debitore principale, che è vista sfavorevolmente dall'ordinamento e sanzionata con la riconduzione della garanzia fideiussoria prestata a condizioni più onerose rispetto al debito principale alle stesse condizioni della obbligazione principale stessa (art. 1941 terzo comma c.c.). (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

La giurisprudenza di legittimità, sebbene si sia raramente occupata del problema, non ha trovato ostacoli alla ammissibilità della prestazione della garanzia per un tempo inferiore a quello del contratto principale, precisando che il fideiussore non può essere tenuto a condizioni più onerose del debitore principale, che possono riguardare il tempo, il luogo, le modalità. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Ne segue che, laddove il rapporto garantito sia un contratto di mutuo ipotecario, se per l'intero periodo di prestazione della garanzia il piano di ammortamento è stato rispettato, il debitore non è decaduto dal beneficio del termine e non si è verificato alcun inadempimento, il residuo credito capitale, pur in quel momento esistente, non è però esigibile, e pertanto il fideiussore non potrà essere tenuto a pagare per un inadempimento verificatosi dopo la scadenza della garanzia. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dialti, Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams


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