Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11295 - pubb. 01/10/2014

Notificazioni e comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Luglio 2014, n. 15070. Est. Tria.


Notificazioni e comunicazioni – Comunicazione del decreto di fissazione udienza – Violazione del termine minimo – Art. 291 c.p.c. – Inapplicabile



Ogni avvocato, dopo la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria PEC, nel senso che se non la apre ne risente le conseguenze. È pertanto valida a tutti gli effetti la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di prima comparizione nel giudizio di appello, operata dalla cancelleria a mezzo PEC e, conseguentemente, improcedibile l’appello, non avendo l’appellante provveduto ad effettuare la notifica alla controparte dell’atto di appello e del pedissequo decreto di comparizione entro il termine minimo di venticinque giorni prima della data della udienza di cui all’art. 435, terzo comma, cod. proc. civ.. (Marco Mariano) (riproduzione riservata)

Non può trovare applicazione l’art. 291, cod. proc. civ., che riguarda tutt’altra situazione, e neppure può lamentarsi la mancata trasmissione a mezzo telefax, ovvero la mancata notifica tramite ufficiale giudiziario, perché, in base all’art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., a tali forme di trasmissione può ricorrersi soltanto quando non è possibile procedersi a mezzo PEC. (Marco Mariano) (riproduzione riservata)

(Caso in cui, ancorché la cancelleria avesse regolarmente comunicato a mezzo PEC al difensore il decreto di fissazione dell'udienza di discussione nel giudizio di appello, lo stesso difensore dell'appellante non aveva effettuato la notifica alla controparte, unitamente all'atto di appello, entro il termine di rito; la S.C. ha dunque confermato la statuizione della Corte di Appello di improcedibilità del ricorso). (Marco Mariano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marco Mariano


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