Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11170 - pubb. 18/09/2014
Il pagamento del doppio CU è un atto dovuto: da pagare anche se le spese sono compensate
Cassazione civile, sez. VI, 15 Aprile 2014, n. 12936. Est. Ambrosio.
Giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione e a verbale di accertamento di violazione del codice della strada – Limitazione alla liquidazione delle spese processuali ex art. 91 comma IV c.p.c. – Applicabilità – Esclusione
In base al tenore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione. Ne consegue che il citato obbligo di pagamento sussiste anche dove le spese di lite vengano compensate ex art. 92 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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