Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10481 - pubb. 29/05/2014
Leggi di interpretazione autentica e retroattività delle norme: la Consulta chiarisce le regole
Corte Costituzionale, 10 Aprile 2014. Est. Criscuolo.
Divieto di retroattività della Legge – Derogabilità da parte del legislatore – Sussiste – Nella sussistenza di motivi imperativi di interesse generale – Leggi di interpretazione autentica – Espressive di un significato già ricavabile con una delle possibili letture del testo originario
Il divieto di retroattività della legge, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. Il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare, dunque, disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale» ai sensi della Corte Edu. La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, pertanto, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (la Corte dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218 - Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo - sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione. L’opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha introdotto nella disposizione interpretata elementi ad essa estranei, ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, cioè ha reso vincolante un dettato comunque ascrivibile al tenore letterale della disposizione interpretata). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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