Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10418 - pubb. 15/05/2014
L’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello, ex art. 348-bis c.p.c., è ricorribile in Cassazione se pronunciata su questione di rito
Cassazione civile, sez. VI, 27 Marzo 2014, n. 7273. Est. Giusti.
Appello – Ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. (cd. filtro) – Ricorribilità in Cassazione – Esclusione – Pronuncia dell’ordinanza fuori dai casi previsti – In presenza di questione di rito – Ammissibilità del ricorso – Sussiste.
Il tenore letterale dell’articolo 348 bis c.p.c., evidenzia che il campo di applicazione dell’ordinanza di inammissibilità è quello dell’impugnazione manifestamente infondata nel merito. Quando l’ordinanza di inammissibilità ex articolo 348 ter c.p.c., venga emanata entro il suo ambito applicativo proprio, non vi è spazio per un’autonoma ricorribilità per cassazione della stessa, neppure con il ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 111 Cost. Diverso è il caso in cui l’ordinanza-filtro sia stata pronunciata – non per confermare una sentenza “giusta” per essere l’appello prima facie destituito di fondamento, ma – al fine di decidere una questione, attinente propriamente al mezzo d’impugnazione, che si pone a monte del merito dell’appello, ossia per dichiarare una inammissibilità per ragioni processuali, derivante dalla mancanza di specificita’ dell’atto di appello, ai sensi del novellato articolo 342 c.p.c. L’ordinanza di inammissibilità dell’appello pronunciata, al di fuori dei casi previsti dalla legge processuale, per sanzionare l’specificità’ dell’impugnazione, e quindi per il riscontro di una questione pregiudiziale di rito di carattere impediente attinente alla forma dell’atto di appello, è impugnabile con il ricorso per cassazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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