Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28615 - pubb. 28/01/2023

Le Sezioni Unite sulla validità di una clausola di scelta del foro competente contenuta in condizioni generali di contratto

Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Gennaio 2023, n. 361. Pres. Manna. Est. Tricomi.


Condizioni generali di contratto – Foro competente



Segnalo una recentissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite relativa alla validità di una clausola di scelta del foro competente contenuta in Condizioni generali di contratto.
Il caso in oggetto trae spunto da un contratto internazionale di appalto concluso da una società francese ed una società italiana.


Quest’ultima ha convenuto in giudizio avanti al Giudice italiano la società francese per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla fornitura di un impianto industriale destinato al proprio stabilimento di Marcianise.
Ha, inoltre, ritenuto applicabile la legge italiana.


La società francese ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, oltre all’applicazione della legge francese, stante la presenza di una clausola di scelta del Giudice francese, e della legge francese, contenuta nelle Condizioni generali di contratto allegate al contratto stesso.


La Cassazione ha rigettato il ricorso della società francese, confermando al giurisdizione italiana, ai sensi dell’art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012.


Nel caso di specie il contratto, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto stesso e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle condizioni generali di contratto, così intitolato.
La clausola di scelta del foro competente in favore de Giudice francese, ed in favore della legge francese, era contenuta nelle condizioni generali di contratto non firmate, né la clausola era stata espressamente richiamata nel suo contenuto nel testo del contratto firmato.
Pertanto, la Corte ha chiarito che dalla mera indicazione nell’indice del capitolo recante condizioni generali di contratto, seppure congiunto materialmente al contratto, non può farsi discendere che la clausola di proroga abbia costituito oggetto di specifica pattuizione negoziale delle parti, manifestatasi in modo chiaro e preciso.


Conseguentemente è stata dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano, non essendo stata ritenuta valida ed efficace la citata clausola di scelta del Giudice francese.


La Corte ha, inoltre, affermato ancora una volta che la clausola di scelta del foro competente non necessita, in ogni caso, della specifica approvazione richiesta dall’art. 1341 cod. civ. ma esige serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l’ha predisposta, nonché la specifica indicazione del giudice straniero in favore del quale la giurisdizione italiana è derogata.


La pronuncia in oggetto è, infine, interessante poiché chiarisce i criteri di distinzione tra contratto di vendita e contratto di appalto, nonché i relativi principi per individuare la legge applicabile. (Maura Alessandri) (riproduzione riservata)



Segnalazione di Maura Alessandri. Avvocato, Consulente e Docente esperta in contratti internazionali e contenzioso internazionale, già Professore a Contratto di Contratti Internazionali Università di Bologna, Arbitro e Mediatore


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