Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24701 - pubb. 31/12/2020
Giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati e decorrenza del termine breve di trenta giorni per impugnare la sentenza del CNF
Cassazione Sez. Un. Civili, 04 Dicembre 2020, n. 27773. Pres. Camilla Di Iasi. Est. Giusti.
Giudizi disciplinari - Termine breve per impugnare - Decorrenza - Dalla notifica a richiesta d’ufficio eseguita nei confronti dell’interessato personalmente - Fondamento - Difesa affidata ad altro professionista - Conseguenze
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012, in deroga al combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente, considerato che non ricorre qui la "ratio" della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione, dovendosi, peraltro, eseguire la notificazione alla parte presso l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, le volte in cui il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato. (massima ufficiale)
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