Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13133 - pubb. 27/07/2015

Produzione di documenti nuovi in appello; giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Luglio 2015, n. 14475. Est. Curzio.


Produzione di documenti nuovi in appello – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Documenti prodotti a corredo del ricorso monitorio ma non nel giudizio di opposizione – Producibilità in appello



La preclusione alla produzione documentale in appello, ai sensi dell’art. 345, co. III, c.p.c., non è destinata ad operare per i documenti prodotti in “fasi” del processo antecedenti, come accade per i documenti prodotti nell’ambito di un procedimento monitorio.
Ed infatti, l’art. 345, co. III, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche di cui apportate dall’art. 52 della legge n. 353/90, applicato con decorrenza dal 30 aprile 1995), deve essere interpretato nel senso che, i documenti che sono stati allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui non siano stati prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi alla stregua del disposto della norma in commento e, dunque, nel caso in cui fossero allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, dovranno essere ritenuti ammissibili.

La novità di cui all’art. 345, c.p.c. si riferisce all’intero processo; sono pertanto nuovi solo i documenti mai prodotti.

Le prove acquisite al giudizio, e ciò vale anche per le prove precostituite, dunque per i documenti, non devono essere disperse, in aderenza ai principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso e, pertanto, i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice anche nell’eventuale fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado (le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio, come ha, da ultimo, sottolineato, con riferimento ad altro giudizio di primo grado bifasico in cui l’opposizione costituisce prosecuzione del giudizio di primo grado, Corte cost. 78/2015, occupandosi del problema della possibile identità fisica del giudice delle due fasi, ritenuta costituzionalmente legittima e “funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata”). (Marco Mariano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marco Mariano


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