Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12810 - pubb. 11/06/2015

Falsus Procurator: rilevabilità d’ufficio

Cassazione Sez. Un. Civili, 03 Giugno 2015, n. 11377. Est. Giusti.


Contratto concluso dal falsus procurator – Effetti – Prima della ratifica – Inefficacia del negozio – Rilevabilità soltanto su eccezione dello pseudo-rappresentato o anche d’ufficio – Eccezione in senso stretto o in senso lato – Intervento delle Sezioni Unite – Soluzione – Rilevabilità anche d’ufficio – Mera difesa



Poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base del negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 cod. proc. civ., la deduzione della inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal falsus procurator; ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a maggior ragione, non è preclusa la possibilità di far valere la mancanza del potere rappresentativo come mera difesa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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