Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 602 - pubb. 26/07/2007

Investitore esperto e doveri informativi

Appello Milano, 19 Dicembre 2006, n. 602. ..


Intermediazione finanziaria – Domanda di principale di nullità del contratto – Accoglimento della domanda risarcitoria – Ammissibilità


Investitore esperto di strumenti finanziari - Doveri informativi dell’intermediario – Sussistenza


Doveri informativi dell’intermediario – Specificazione dei doveri di buona fede di cui all’art. 1337 cod. civ. – Sussistenza



Il fatto che l’attore abbia prospettato, in principalità, che la violazione di determinati precetti (cfr. artt. 21, 23 e 29 TUF) determini l’invalidità del contratto per violazione di norme imperative non preclude che l’accertamento di illegittimità di quella medesima condotta possa assumere rilievo nella prospettiva risarcitoria oggetto di domanda subordinata.


Il fatto che l’investitore possa considerarsi esperto di strumenti finanziari perché aduso ad operazioni caratterizzate dalla ricerca di alti rendimenti, non esime l’intermediario dall’adempimento degli obblighi informativi ancorché diversamente calibrati a seconda della tipologia del cliente, giacchè l’esigenza di conoscere le caratteristiche dell’investimento offerto sono proprie di qualsiasi investitore, anche di quello più disposto ad affrontare rischi.


I precetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 21 del TUF rappresentano una specificazione del generale principio di cui all’art. 1337 cod. civ., rispondente all’esigenza di elevare il livello di correttezza da parte dell’operatore qualificato che, come tale, ha un accesso facilitato ai dati relativi alle caratteristiche dei titoli che è tenuto a conoscere prima di consigliare o offrire in vendita.



a