Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 393 - pubb. 01/07/2007

Doveri informativi, responsabilità precontrattuale e convenienza

Tribunale Bergamo, 26 Giugno 2006. ..


Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Responsabilità precontrattuale - Dovere di comportarsi secondo buona fede – Informazione estesa alla convenienza dell’affare nell’interesse del cliente


Intermediazione finanziaria – Regolazione su conto cointestato – Legittimazione attiva del cointestatario – Insussistenza



Il dovere di informare l’altra parte sulle circostanze di rilievo che attengono all’affare è una tipica espressione del dovere di comportarsi secondo buona fede nel corso delle trattative. Per effetto delle disposizioni del T.U.F. in tema di doveri informativi dell’intermediario, il dovere di informazione di cui all’art. 1337 del codice civile si estende anche alla convenienza dell’affare intesa come conoscibilità di tutti gli elementi che il cliente deve considerare per determinarsi a contrarre, posto che il legislatore ritiene sostanzialmente inutile ed anzi pregiudizievole la prestazione che non soddisfa l’interesse del cliente.


Qualora il mandatario agisca in nome proprio e senza spendita del nome del rappresentato, quest’ultimo potrà esercitare in via surrogatoria solo le azioni dirette al soddisfacimento del credito, ma non quelle volte a far pronunziare la nullità o l’annullamento del contratto ovvero quelle di risoluzione e di risarcimento danni. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto insussistente la legittimazione attiva della persona cointestataria del conto sul quale è stata regolata l’operazione di acquisto di strumenti finanziari posta in essere dall’altro cointestatario)



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