Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 229 - pubb. 01/07/2007
Obblighi informativi dell'intermediario e nesso di causalità
Tribunale Milano, 05 Gennaio 2006. ..
Inter-mediazione finanziaria - Violazione degli obblighi informativi - Nesso di causalità tra condotta e danno - Prova - Necessità
Il danno conseguente al default di un titolo può considerarsi eziologicamente connesso alla omissione di un obbligo informativo solo se può dirsi accertato che la diversa informazione non resa dall'intermediario era in concreto nella disponibilità di quest'ultimo e che tale informazione, ove resa, avrebbe dissuaso l'investitore dal compiere l'operazione, ovvero lo avrebbe condotto ad una scelta di investimento diversa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 7/10/04 i sigg.ri V. M. B. e R. F. convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Milano la Banca Intesa Spa per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, lamentando la violazione dei doveri di informazione, diligenza e trasparenza previsti dal TUF e dai regolamenti attuativi Consob relativamente alla negoziazione di bond Argentina per il controvalore di € 21.000,00 avvenuta in data 28/1/2000.
La Banca convenuta si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle avverse pretese e deduzioni ed instando per il rigetto della domanda nel favore delle spese processuali.
A seguito delle scambio degli atti e della istanza di fissazione di udienza presentata ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 5/03 il Giudice relatore, con decreto 16/5/05, ammetteva alcune delle prove dedotte dalla difesa convenuta riservando al Collegio ogni altro provvedimento.
L'udienza di discussione, originariamente fissata per il giorno 12/10/05, veniva differita per ragioni d'ufficio al 16/11/05.
Il difensore di parte attrice ribadiva di non aver ricevuto l'avviso di deposito della memoria di replica della controparte notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c, né la raccomandata spedita dall'Ufficiale giudiziario. Il difensore di parte convenuta riaffermava la ritualità della notificazione.Il Tribunale, all'esito della relazione del Giudice e della discussione dei difensori, si riservava di decidere disponendo il deposito del provvedimento nel termine di giorni 30.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni in rito possono dirsi irrilevanti ai fini della decisione atteso che, anche laddove volesse stimarsi irritualmente depositata la memoria ex art. 5 D.Lgs n. 5/03 da parte della Banca (la notifica risulta invero regolare, ma il difensore di parte attrice nega di aver ricevuto entrambi gli avvisi di deposito), la domanda attrice va disattesa per le assorbenti ragioni di seguito espresse, indipendentemente dal risultato delle prove orali ammesse.
Gli attori deducono che l'intermediario finanziario:
a) ha omesso di consegnare il Prospetto contenente le informazioni e pattuizioni relative all'investimento;
b) non ha fornito alcuna informazione in ordine all'aggravarsi della situazione economico-finanziaria della Repubblica Argentina;
c) non ha provveduto, durante il periodo di durata dell'investimento, a fornire informazioni in ordine alla svalutazione del capitale investito;
d) non ha evidenziato che l'operazione era manifestamente in conflitto di interessi.
Su tali premesse, ritenuto che la mancata osservanza delle prescrizioni previste dalla normativa in materia avrebbe inciso in maniera determinante sul consenso prestato all'investimento, la difesa attrice ha concluso:
a) per la nullità/annullamento del contratto di compravendita di cui è causa;
b) per il risarcimento del danno "conseguente alla dichiarata nullità e/o annullamento del contratto" in misura pari al valore dell'investimento;
c) per la condanna al risarcimento del danno, nella suindicata misura, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ciò considerato e premesso, per quanto concerne le dedotte violazioni osserva il Tribunale che:
- nessun obbligo di consegna del prospetto sussisteva in capo all'intermediario trattandosi di una ipotesi di negoziazione e non di offerta pubblica/sollecitazione all'investimento
- l'obbligo di informazione sull'andamento dell'investimento (e nei casi in cui si siano determinate perdite superiori al 30%) sussiste solo nelle ipotesi in cui il patrimonio sia stato "affidato nell’ambito di una gestione patrimoniale" (fattispecie del tutto estranea al caso in esame)
- il conflitto di interesse va escluso avendo la Banca provato per tabulas (cfr. doc. 12) che il giorno precedente l'operazione contestata era ricorsa al mercato acquistando detto titolo da altri contributori per soddisfare le richieste dei clienti e non essendo contestato il fatto che la Banca abbia venduto ad un prezzo in linea con il mercato e senza applicare commissione sulla vendita. (non senza rilevare che occorrerebbe dimostrare in che modo il preteso conflitto avrebbe contribuito a cagionare l'asserito danno).
Meritevole di considerazione resta dunque la sola doglianza concernente la omessa informazione sul prodotto finanziario. Sul punto va però osservato che seppure l'onere di provare l'assolvimento dell'obbligo informativo grava sull'intermediario per espressa previsione di legge (art. 23 TUF), deve tuttavia rilevarsi che l'acquisto oggetto di causa è stato effettuato agli inizi dell'anno 2000 e dunque in un periodo "non sospetto" in quanto precedente al declassamento operato dalle agenzie internazionali solo a decorrere dal marzo 2001.
Al momento della negoziazione la Banca convenuta non disponeva di dati particolari dai quali desumere una rischiosità del titolo di portata superiore a quella che di norma può assegnarsi ad obbligazioni emesse da un paese cd. "emergente", non europeo, la cui affidabilità non poteva essere parificata a quella degli stati occidentali ad economia avanzata, e ciò secondo comune buon senso.
Ma considerato nondimeno l'affidamento concesso al Paese Argentina dal Fondo Monetario Internazionale, ben può ritenersi che per gli operatori di mercato, in quel tempo, tali obbligazioni non destassero particolare sospetto.
In ogni caso il danno conseguente il default di tali titoli può considerarsi eziologicamente connesso alla omissione di un obbligo informativo solo se può dirsi accertato che la diversa informazione non resa dall'intermediario era in concreto nella disponibilità di quest'ultimo e se tale informazione, ove resa, avrebbe dissuasa l'investitore dal compiere l'operazione, ovvero lo avrebbe condotto ad una scelta di investimento diversa.
Tali presupposti non possono dirsi nella specie sussistenti e va dunque escluso il collegamento causale fra l'obbligo che si assume inadempiuto e il danno da default purtroppo (ma imprevedibilmente per allora) di poi verificatosi.
Le domande, così come proposte, non possono, peraltro, trovare accoglimento anche per ulteriori ragioni di mero diritto.
La domanda di annullamento perché nulla si è argomentato in ordine alla "riconoscibilità" del preteso errore.
La domanda di nullità perché, come già affermato da questo Tribunale in recenti pronunce, l'obbligo informativo non assurge a requisito di validità dell'atto.
La domanda risarcitoria perché formulata in connessione alla declaratoria di nullità/annullamento (rimedi che prevedono, invero, effetti meramente restitutori).
L'azione ex art. 2043 perché fondata sui medesimi fatti che hanno supportato l'azione contrattuale e che sono stati ritenuti insussistenti, ovvero improduttivi di danno.
La natura della lite e la qualità delle parti consigliano la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge la domanda attrice dichiarando interamente compensate fra parti le spese processuali.