Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11706 - pubb. 03/12/2014

L'investitore deve provare importanza e gravità dell'inadempimento, danno e nesso di causalità. Valutazione del rischio e diversificazione del portafoglio. Atto di appello e specificità dei motivi

Appello Milano, 14 Ottobre 2014. Pres., est. Marescotti.


Procedimento civile - Appello - Specificità dei motivi - Violazione - Conseguenze - Riesame - Esclusione

Intermediazione finanziaria - Onere della prova - Importanza e gravità dell'inadempimento - Danno e nesso di causalità - Valutazione dell'incidenza del rischio sul portafoglio complessivo e della diversificazione degli investimenti



Qualora l'appellante non contrasti in modo adeguato e con sufficiente grado di specificità, come previsto dall'articolo 342 c.p.c., il fondamento logico giuridico di tutte le argomentazioni del primo giudice, l'accertamento ed il giudizio valutativo di quest'ultimo non possono essere assoggettati a riesame. (Nella fattispecie, le motivazioni dell'atto di appello erano tali da poter essere superate sulla base delle argomentazioni contenute nella decisione impugnata). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La ritenuta inadempienza dell'intermediario agli obblighi di informazione non è di per sé presupposto sufficiente per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, la quale presuppone la prova dell'importanza e della gravità dell'inadempimento, con conseguente onere dell'investitore di allegare non soltanto l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, ma anche di fornire, anche sulla base di presunzioni, la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento. (Nel caso di specie, il Tribunale, in ordine alla prova del nesso di causalità, ha fondato la propria decisione sul carattere marginale del rischio assunto dagli investitori, comparando l'entità dell'investimento contestato con quella del loro portafoglio, rilevandone una incidenza contenuta ed un rischio che poteva essere sopportato in vista di un profittevole rendimento. Sempre con riferimento a questo aspetto, il Tribunale ha ritenuto che, sulla base di una valutazione ex ante, gli investitori avrebbero ugualmente espresso il proprio consenso al compimento dell'operazione e ciò anche nel caso in cui fossero state fornite loro tutte le informazioni cui l'intermediario era tenuto, in quanto, all'epoca dell'acquisto, il rischio dell'operazione appariva compatibile con le finalità degli investitori, nell'ottica di una ragionevole differenziazione degli investimenti del loro patrimonio mobiliare). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Riccardo Rusconi


Il testo integrale


 


Testo Integrale