Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9719 - pubb. 18/11/2013
Contratto di affitto concluso prima della domanda di concordato e assenza di un rischio di impresa sul quale sono chiamati ad esprimersi i creditori
Tribunale Ravenna, 29 Ottobre 2013. Est. Farolfi.
Concordato con continuità aziendale - Permanenza di un rischio di impresa - Necessità - Continuazione dell'attività in capo al soggetto diverso - Schema concordatario e causale puramente liquidatorio.
Concordato con continuità aziendale - Concordato liquidatorio con un risanamento indiretto - Caratteristiche della relazione del professionista - Orizzonte temporale del contratto di affitto di azienda.
Le disposizioni speciali in tema di continuità concordataria di cui al novellato art. 186 bis l.f. (in primis predisposizione di un piano industriale, speciale attestazione, ecc…) in tanto si giustificano in quanto la debitrice prospetti la permanenza di un rischio di impresa su cui i creditori sono chiamati ad esprimere il proprio voto. Laddove invece, come nella fattispecie in esame, la continuazione dell’attività è in capo ad un soggetto giuridico diverso, che si è impegnato a pagare un canone fisso, si dovrà eventualmente discutere della solvibilità dell’affittuaria o delle garanzie da questa prestate (o meno) ma all’interno di uno schema concordatario e causale puramente liquidatorio (nella specie il contratto di affitto d'azienda era stato concluso ante deposito della proposta di concordato).
Nel concordato liquidatorio con risanamento indiretto la relazione del professionista attestatore deve affrontare sia la congruità del canone di affitto pattuito inter partes, che il valore dell’azienda, precisando i criteri e la metodologia adottati, nonchè la solvibilità dell'affittuaria. Il contratto di affitto d'azienda dovrà, inoltre, essere coordinato all'orizzonte temporale previsto per l'adempimento degli obblighi concordatari e, stante la natura liquidatoria del piano, si dovrà prevedere l'integrale cessione/liquidazione dei cespiti aziendali, pena la violazione dell'art. 2740 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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