Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 935 - pubb. 01/01/2007

Ordine di esibizione alla curatela

Tribunale Mantova, 15 Aprile 1999. Est. Bernardi.


Opposizione allo stato passivo – Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla curatela – Ammissibilità – Conseguenze.



 


 


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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 10.03.1994 la società Alfa s.r.l. proponeva tempestiva opposizione ex art.98 l.f. avverso il provvedimento con cui gli organi fallimentari avevano escluso il suo credito dal passivo, esclusione motivata dal fatto che la pretesa azionata non sarebbe fondata su atto scritto avente data certa anteriore al fallimento.

Spiegava l’opponente di avere promosso la vendita in via esclusiva di capi di abbigliamento ed accessori delle linee disegnate, prodotte e distribuite dalla Beta e di avere in vario modo pubblicizzato il marchio Beta nel proprio punto vendita sito in Milano, via Montenapoleone ricevendo dalla società poi fallita adeguata controprestazione atteso che un negozio monomarca come quello in questione non era in grado di produrre redditività sufficiente a compensare gli alti costi che comportava lo svolgimento dell’attività commerciale in una delle zone più famose d’Italia.

L’istante chiedeva quindi l’ammissione del proprio credito residuo pari a £.137.517.214 al passivo del fallimento ribadendo che le prestazioni erano state effettivamente svolte e che ciò avrebbe dovuto trovare conferma anche nelle scritture contabili della fallita.

La curatela si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione affermando che i contratti prodotti a sostegno della pretesa erano privi di data certa, che comunque non era stato prodotto quello su cui si sarebbe fondata la pretesa azionata  ed infine che mancava ogni prova della reale effettuazione delle prestazioni di carattere pubblicitario.

Nel corso della istruzione venivano assunti alcuni testi ed ordinato alla curatela di esibire la documentazione contabile in suo possesso relativa al rapporto in questione cui peraltro essa provvedeva in modo parziale: la causa veniva quindi discussa alla udienza collegiale del 13.4.1999 sulle conclusioni in epigrafe trascritte

Motivi della decisione

L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.

In primo luogo deve essere osservato che il credito azionato riguarderebbe le prestazioni svolte dalla società opponente nel corso dell’anno 1993 e che, peraltro, non è stato prodotto il contratto che sarebbe intervenuto tra le parti laddove per contro negli anni precedenti erano stati stipulati, annualmente, specifici accordi come risulta dalla documentazione in atti.

Orbene se è pur vero che il contratto in questione non richiede la forma scritta, nondimeno va detto che le mere registrazioni contabili del credito effettuate dalla società istante non ne costituiscono idonea prova in quanto provenienti dalla parte che se ne avvale stante poi la contestazione circa la sussistenza stessa della obbligazione  da parte della curatela (cfr. Cass. 79/3090; Cass 79/3261).

Né le dichiarazioni testimoniali assunte hanno in alcun modo chiarito come si fossero svolti i rapporti fra le società nel corso del 1993, potendosi dalle medesime unicamente desumere che, anche nel corso di tale anno, la società Alfa aveva esercitato nel  negozio di Milano il commercio in via esclusiva dei prodotti della società Beta.

Per quanto concerne poi la parziale esibizione da parte della curatela della documentazione contabile riguardante il rapporto intercorso fra le società in bonis a seguito di ordine impartito ex art.210 c.p.c., deve essere osservato che la mancata ottemperanza non pare potersi considerare ingiustificata alla stregua delle affermazioni fatte dal curatore il quale ha precisato di non avere ricevuto altri atti rilevanti ai fini del giudizio all’infuori di quelli prodotti: considerato che il curatore riveste la posizione di organo ausiliare dell’amministrazione della giustizia appare infatti del tutto inverosimile da parte sua un atteggiamento non improntato alla leale collaborazione con gli organi giudiziari. In ogni caso va detto che l’ordine di esibizione non è suscettibile di esecuzione coattiva e che dall’ingiustificato rifiuto di esibire il documento discende unicamente la possibilità per il giudice di trarre argomenti di prova in danno della parte inadempiente ex art.116 II co. c.p.c.: senonché la particolare posizione che, come sopra accennato, assume il curatore unitamente alla circostanza che egli è da considerare terzo nei rapporti diretti alla ricostruzione del patrimonio del fallito, impedisce di ritenere provati gli assunti dell’opponente non potendo equipararsi la figura del curatore a quella della parte privata che può avere un proprio diretto interesse ad ostacolare l’accertamento in sede giudiziaria.

A tal fine deve anche essere aggiunto che, nel corso degli anni, il corrispettivo per le prestazioni effettuate dalla società Alfa è stato diversamente determinato come si desume dalle scritture prodotte sicché appare del tutto possibile stabilire, in difetto di documentazione di formazione bilaterale, la reale entità dei compensi e quindi la sussistenza di un credito in capo alla società opponente: anche siffatta considerazione rende ragione della impossibilità di desumere argomenti di prova dalla ottemperanza parziale dell’ordine di esibizione. Né infine a diversa conclusione può pervenirsi esaminando unitariamente gli elementi probatori offerti attesa la complessiva lacunosità degli stessi che non consentono in alcun modo di pervenire anche in via indiziaria alla concreta individuazione degli accordi che sarebbero intervenuti fra le società in bonis. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


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Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda reietta, così provvede:

respinge l’opposizione ex art.98 l.f. promossa da Alfa s.r.l.;condanna l’opponente a rifondere al fallimento Beta s.p.a. le spese del giudizio liquidate in complessive £.7.427.000 di cui £.211.000 per spese, £.2.216.000 per diritti e £.5.000.000 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese ex art.15 T.P., IVA e CPA come per legge.