Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 864 - pubb. 01/07/2007

Azione di responsabilità ex art. 146 l.f., provvedimenti cautelari e reclamabilità

Tribunale Mantova, 28 Settembre 1996. Est. Bernardi.


Fallimento – Azione di responsabilità ex artt. 146 l.f. e 2449 c.c. – Provvedimenti cautelari – Sequestro conservativo – Competenza del G.D. – Reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c.



 


 


Tribunale di Mantova – 28 settembre - Decreto del Giudice Delegato Dott. Mauro Bernardi.

 

Il Giudice Delegato,

-letto il ricorso ex art.146 l.f. promosso dal Curatore del fallimento Alfa s.r.l. nei confronti dell’amministratore della società fallita Gamma;

-rilevato che, con decreto emesso inaudita altera parte in data 9.9.1999, il predetto Curatore veniva autorizzato a proporre azione di responsabilità nei confronti del sig. Gamma nonché a sottoporre a sequestro conservativo i beni di quest’ultimo sino alla concorrenza di £ 2.500.000.000;

-visto il verbale di udienza del 23.9.1999, fissata ex art. 669 sexies II co. c.p.c., nel corso della quale l’amministratore della Alfa s.r.l. si è ritualmente costituito chiedendo la revoca della disposta misura cautelare sollevando eccezioni di rito e di merito;

-ritenuto che, anche dopo l’entrata in vigore della disciplina cautelare di cui agli artt. 669 bis e segg. c.p.c., la speciale competenza prevista dall’art. 146 l.f. sia rimasta al Giudice Delegato in considerazione della natura speciale di tale norma che si giustifica per la approfondita conoscenza da parte del predetto organo delle situazioni di fatto concernenti il dissesto che costituisce il presupposto per la tempestiva adozione della misura cautelare de quo (in tal senso vedasi Trib. Genova, 18.11.1996 in Gius, 1997, 340; Trib. Roma 1.10.1996 in Giur. Merito, 1997, 530; C. Cost. 8.5.1996 n.148; Trib. Firenze 7.9.1995 in Giur. Comm., 1996, II, 562; Cass. 17.2.1995 n.1726; Trib. Monza 5.4.1994 in Gius., 1995, 76; Trib. Bologna 11.10.1994 in Giur. It., 1995, I, 2, 731; trib. Vicenza 15.5.1993 in Foro It., 1994, I, 1918);

-osservato, quanto al merito, che all’amministratore appaiono addebitabili sia la mancata tenuta delle scritture contabili sia la prosecuzione dell’attività d’impresa in presenza di una causa di scioglimento della società (cfr. art. 2449 c.c.);

-ritenuto in particolare che non risulta provato che l’amministratore abbia effettivamente tenuto la contabilità e che, in ogni caso, l’avere affidato ad un vettore l’intera contabilità della società (poi andata perduta) senza averne conservato copia, o comunque non adottando opportune cautele per potere ricostruire il movimento degli affari in caso di perdita, avuto riguardo alla importanza della predetta documentazione non solo interna ma anche in relazione agli interessi dei creditori, appare condotta informata a grave negligenza;

-ritenuto quanto all’ulteriore profilo sollevato che, con delibera del 30.12.1993, la società aveva ricostituito il capitale sociale, sicchè deve pensarsi che le perdite (e più precisamente la irrecuperabilità dei crediti verso terzi) si siano avverate nel corso dell’esercizio 1994 (ove invece la ricapitalizzazione non fosse in concreto avvenuta perché le perdite erano già definitive si sarebbe in presenza di un illecito per falso in bilancio) e, pertanto, quantomeno dall’esercizio sociale del 1994 l’amministratore ha operato in violazione del disposto di cui all’art.2449 c.c.;

-ritenuto che la sollevata eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità (in quanto, come sostenuto dalla difesa del resistente, l’insufficienza del patrimonio sociale si sarebbe prodotta sin dal 1990) appare infondata sotto molteplici profili sia perché il corso della prescrizione è sospeso quantomeno sino alla data di dichiarazione di fallimento ex art. 2941 n. 7 c.c. (vedi Trib. Milano 22.12.1988 in Giur. Comm., 1989, II, 930; Cass. 19.5.1972 n.1530 nonché per riferimenti C. Cost. 14-24/7/1998 n.322), sia perchè la prescrizione dell’azione decorre dal momento in cui il ceto creditorio ha avuto la consapevolezza della incapienza del patrimonio sociale (vedi espressamente in tal senso Cass. 7.11.1997 n.10937 in motivazione ed analogamente Cass. 25.7.1979 n.4415 ove si precisa che la prescrizione decorre da un momento precedente la dichiarazione di fallimento se tutti i creditori avevano anteriormente escusso infruttuosamente il capitale sociale) laddove il Gamma non ha fornito al riguardo alcuna prova in tal senso, sia perché, come più sopra rilevato, avvenuta la copertura delle perdite con delibera del 30.12.1993 deve desumersi, secondo l’ipotesi più favorevole, che l’insufficienza del patrimonio si sia determinata nell’esercizio sociale dell’anno 1994 e cioè alla data di chiusura del medesimo (31.12.1994), sicchè anche sotto tale profilo l’azione promossa dal Curatore deve considerarsi tempestiva (ove poi la ricapitalizzazione fosse stata operata in modo inadeguato e cioè senza tener conto della natura pressochè inesigibile dei crediti opererebbe il più lungo termine prescrizionale di cui all’art.2947 III co. c.c.);

-ritenuto che, allo stato, non appare quantificabile il danno subito dai creditori sociali per effetto della violazione da parte dell’amministratore del disposto di cui all’art.2449 c.c., mentre, per contro, rispetto ai creditori vantati dalla società nei confronti di terzi (pari a £. 2.544.308.872 sulla base dell’ultimo bilancio prodotto), il Gamma solo all’udienza di comparizione avanti al G.D. ha fornito indicazioni in ordine ad essi e però in relazione ad un importo considerevolmente ridotto (£ 1.489.340.662 come da conteggio di cui al documento n.11 ed esclusa la voce sub. d) perché generica) sicchè il danno derivante dal negligente comportamento dell’amministratore con riguardo alla tenuta della contabilità appare provato nei limiti della differenza fra tali somme non essendo in grado il curatore di individuare gli ulteriori crediti;

-ritenuto che la circostanza che il Gamma non abbia ricevuto compensi dall’attività di amministratore, in assenza della contabilità, non può dirsi provata;

-ritenuto, in ordine al periculum, che esso appare sussistere sia in considerazione del fatto che il Gamma, qualche mese dopo la dichiarazione di fallimento, si è spogliato di cospicua parte del proprio patrimonio immobiliare come risulta dalla visura prodotta in atti in udienza (assumendo sotto tale profilo particolare rilievo la donazione effettuata in favore del figlio), sia dell’entità del presumibile danno avuto riguardo al patrimonio del resistente, che, in fine, del comportamento elusivo del medesimo nei confronti del curatore al quale non ha fornito adeguati ragguagli sui rapporti intrattenuti con le banche e, in generale, sugli affari della società impedendo il recupero dell’attivo;

-ritenuto che la probabile fondatezza dell’azione di responsabilità rende inutilmente gravatoria la imposizione di una cauzione alla curatela istante;

-considerato che va pertanto parzialmente modificata la concessa misura cautelare nel senso che l’importo per cui è concesso il sequestro va ridotto, tenuto conto delle circostanze del caso, a £ 1.100.000.000;

ptm

a parziale modifica del decreto emesso il 9.9.1999 autorizza il Curatore del fallimento Alfa a sottoporre a sequestro conservativo i beni mobili e immobili i crediti ed ogni altro valore anche presso terzi appartenente a Gamma sino alla concorrenza di £1.100.000.000.

Si comunichi.