Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8381 - pubb. 21/01/2013
Scioglimento e sospensione dei contratti pendenti e applicazione al concordato con riserva
Tribunale Verona, 31 Ottobre 2012. Est. Fontana.
Concordato preventivo – Scioglimento e sospensione dei contratti pendenti – Applicazione al concordato con riserva – Esclusione.
La disciplina di cui all’art. 169 bis legge fall., la quale consente al proponente il concordato di richiedere l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso, è applicabile unicamente nell’ambito del ricorso per concordato di cui al primo comma dell’art. 161 legge fall. e non nel caso in cui venga presentata domanda di concordato con riserva di presentazione del piano e della documentazione di cui al sesto comma della stesa norma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Segnalazione degli Avv.ti Filippo Canepa e Maurizio Zonca
Massimario, art. 169bis l. fall.
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